A partire da oggi, mercoledì 15 dicembre, è entrato in vigore l’obbligo vaccinale contro il SARS-CoV-2 per diverse categorie di lavoratori. In alcuni casi sarà richiesta la terza dose di vaccino per svolgere la propria mansione lavorativa, mentre in altre circostanze è sufficiente essersi sottoposti anche solo alla prima dose, fermo restando la successiva conclusione del primo ciclo di vaccinazione.
Vediamo insieme per quali lavori è obbligatorio il possesso del super green pass e quali sanzioni sono previste in caso di rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione.
In questo articolo parliamo di:
Obbligo vaccinale: per quali lavoratori è previsto?
Come stabilito dal governo mediante il decreto-legge n.176/2021, a partire dal 15 dicembre si amplierà la platea di lavoratori ai quali sarà richiesto il possesso del super green pass (o anche “green pass rafforzato“) per svolgere le proprie mansioni. Si ricorda che a differenza del green pass base, il green pass rafforzato si ottiene solamente con la vaccinazione o la guarigione dalla COVID-19. Inoltre la certificazione sarà valida per 9 mesi. Chi si sottopone a un tampone antigenico o molecolare non può quindi ottenere il super green pass, bensì la certificazione base.
Di seguito sono elencate le professioni per le quali è entrato in vigore l’obbligo vaccinale:
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Personale scolastico del sistema nazionale d’istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali d’istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi d’istruzione e formazione tecnica superiore;
- Forze dell’ordine (polizia di stato, polizia locale, carabinieri etc.) e personale del comparto della difesa e del soccorso;
- Personale sanitario o soggetti che svolgono mansioni lavorative in cliniche e strutture sanitarie;
- Personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori, alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
Inoltre per il personale sanitario è previsto anche l’obbligo di sottoporsi alla terza somministrazione di vaccino anti-COVID, che in Italia viene eseguite con i due vaccini a mRNA di Pfizer-BioNTech (Comirnaty) e Moderna (SpikeVax).
Le sanzioni previste per i trasgressori
In base a quanto si legge nella circolare del Ministero dell’Istruzione, i docenti che non sono in possesso del super green pass verranno sospesi dal servizio e non sarà loro corrisposto lo stipendio. Spetterà ai dirigenti scolastici assicurarsi dell’avvenuta vaccinazione del personale docente. Non sarà possibile licenziare per giusta causa gli insegnanti non vaccinati, ne segue che i dirigenti scolastici non possono sostituire i docenti non vaccinati se non con personale vaccinato assunto con contratto a tempo determinato. L’avvenuta vaccinazione contro il coronavirus e l’esibizione della certificazione verde permetteranno al docente di rientrare in servizio.
Anche per le altre categorie di lavoratori sarà prevista la sospensione dall’attività lavorativa in seguito al rifiuto di vaccinarsi. In nessun caso il mancato possesso del green pass comporta la risoluzione del contratto di lavoro. In accordo con quanto disposto dalle autorità, il datore di lavoro non è tenuto al versamento della retribuzione o di eventuali altri compensi o bonus.
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